L’eventuale istituzione di erede per testamento compiuta dal contraente assicurato dopo aver designato i propri “eredi (legittimi)” quali beneficiari della polizza vita non rileva né come nuova designazione per attribuzione della somma assicurata né come revoca del beneficio agli effetti dell’art. 1921 c.c., ove non risulti una inequivoca volontà in tal senso, operando su piani diversi l’intenzione di disporre mortis causa delle proprie sostanze e l’assegnazione a terzi del diritto del contraente alla prestazione assicurativa.
Cass. Civ. sez. I, 3 gennaio 2023, n. 39