Il reato di cui all’art. 572 c.p., richiede, quale elemento costitutivo, una condotta oggettivamente idonea a ledere la persona nella sua integrità psico-fisica, consistente nella sottoposizione dei familiari ad una serie di atti di vessazione continui e tali da risultare concretamente idonei a cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni. A fronte dell’oggettiva ricorrenza di tali presupposti, il reato non è escluso per effetto della minore o maggior capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa, come pure non è richiesto che la condotta maltrattante sia tale da rendere la vittima succube dell’autore del reato.
Cass. Pen., Sez. VI, sent. 28 febbraio 2023 n. 8729
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