Il provvedimento di revoca della casa familiare non può costituire effetto automatico dell’esercizio paritetico del diritto di visita o del collocamento paritetico.La valutazione che il giudice del merito deve svolgere non può limitarsi alla buona relazione del minore con entrambi i genitori ma deve avere ad oggetto una giustificazione puntuale, eziologicamente riconducibile esclusivamente alla realizzazione di un maggiore benessere del minore da ricondursi al mutamento del regime giuridico dell’assegnazione della casa familiare.