L’assegno di mantenimento per il figlio minore, che il genitore non collocatario è tenuto a versare all’altro mensilmente, non può essere sospeso nei periodi in cui il figlio sta presso il primo genitore.
L’assegno di mantenimento viene infatti calcolato sulla base dei redditi annuali del genitore obbligato, e conseguentemente suddiviso in rate mensili di una somma determinata, appunto, in relazione alle effettive necessità dei figli su base annuale.
Ne deriva che il genitore obbligato al versamento sulla base dell’accordo o della sentenza di separazione o divorzio, non è esonerato dal versamento dell’assegno anche durante il periodo che trascorre con il figlio, sebbene provveda in maniera quasi esclusiva alle spese del minore.
I genitori possono tuttavia autonomamente accordarsi in modo diverso; se invece un accordo non c’è, l’autonoma iniziativa di sospendere l’assegno ad esempio nel periodo estivo o natalizio può essere denunciata dal genitore beneficiario e sanzionata dal Giudice.