In tema di assegno divorzile lo squilibrio reddituale accertato è condizione necessaria, ma non sufficiente a giustificare la prestazione periodica di una somma, dovendo approfondirsi l’indagine sui presupposti specifici per l’assegno divorzile, riconoscibile non per l’astratta necessità di perequazione nei rapporti patrimoniali, ma per la concreta sopravvivenza del legame solidaristico tra gli ex coniugi: ne consegue che deve essere escluso il diritto all’assegno divorzile in capo al coniuge richiedente laddove non risulta alcun sacrificio di concrete occasioni professionali ed incrementi reddituali, rispetto alle prospettive attuali, che siano causalmente correlati alle scelte fatte allora, durante la vita familiare, affinché possa legittimarsi la pretesa a contenuto patrimoniale ora, nella fase post-coniugale.
Nel caso di specie, l’ex moglie, disoccupata, svolgeva lavori saltuari ma aveva molto probabilmente entrate lavorative in nero, non si era attivata per il reddito di cittadinanza, era in salute e avrebbe potuto cercare dopo la separazione un’occupazione stabile
Corte App. di Cagliari, sentenza 41 del 27-01-2023