l’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, sulla sua revisione, nonché sulla quantificazione e sull’ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno.
Qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto del coniuge richiedente, e questi sia privo di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, può mantenersi il diritto al riconoscimento dell’assegno divorzile a carico dell’ex coniuge soltanto in funzione compensativa.
Trib. Bologna sentenza n. 2525 del 20.9.2022