il diritto di visita del genitore non collocatario corrisponde anche a un suo dovere di frequentazione e visita del figlio minore, teso a realizzare il diritto di quest’ultimo alla bigenitorialità e ad una crescita sana ed equilibrata». Tuttavia tale diritto-dovere non può costituire un obbligo coercibile in quanto è rimesso alla libera autodeterminazione del figlio, specialmente se è vicino alla maggiore età (nel caso concreto la figlia ha 16 anni).
il padre deve organizzarsi per riuscire a incastrare il lavoro con gli impegni personali del figlio
Trib. Bari sent. 147/2023 del 18.01.2023