Sulle spese straordinarie per la prole, soprattutto quando trattasi di decisione di maggiore interesse per il figlio, può omettersi la preventiva richiesta di consenso all’altro genitore. In tali casi sussiste, a carico del genitore non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori: deve essere esclusa la ripetizione del 50 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto dell’automobile al diciottesimo compleanno del figlio senza il consenso scritto dell’altro genitore laddove l’esborso appare sproporzionato non solo rispetto all’utilità ma anche alle condizioni economiche del genitore non collocatario.
Tribunale di Catania sentenza 4418, sezione Prima del 28-10-2022