La prova che la donazione, avente ad oggetto l’importo di Euro 30.000, sia di modico valore e come tale valida anche se manca l’atto pubblico grava sul donatario il quale deve dimostrare che la liberalità non abbia inciso in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.
Nel caso in esame, la prova non è stata fornita dalla difesa della donna che chiedeva la restituzione della somma al marito sopravvenuta la separazione.
Corte d’Appello di Bologna, sentenza 15 febbraio 2022 n. 356
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017 hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale: «Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore.».