Il contratto di comodato ancorato nella sua durata al soddisfacimento delle esigenze del figlio comodatario, può continuare a dispiegare la sua efficacia fino a quando tali esigenze persistano, indipendentemente dalla diversa composizione, che successivamente possa assumere, il nucleo familiare, a seguito dello scioglimento del matrimonio.
nel caso di specie il figlio comodatario, una volta divorziato, si risposava, e la madre comodante chiedeva la cessazione del contratto, stabilito senza termine di durata
Tribunale di Mantova, sentenza 21 novembre 2022