L’ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, consiste in un comportamento (esteriorizzato, dunque reso palese a terzi) suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva. Tale presupposto non può essere desunto da singoli accadimenti che, pur risultando di per sé censurabili, per il contesto in cui si sono verificati e per una situazione oggettiva di aspri contrasti esistenti tra le parti, non possono essere ricondotti ad espressione di quella profonda e radicata avversione verso il donante che costituisce il fondamento della revocazione della donazione per ingratitudine.
Non è un danno generico a poter integrare l’ipotesi tipica dell’ingratitudine verso il donante, bensì un danno qualificato. Deve trattarsi di un pregiudizio, da un lato, grave — in rapporto, evidentemente, alla situazione economica del donante — e, dall’altro, dolosamente arrecato.
Corte d’Appello Bologna, sent. 25 agosto 2022 n. 1775
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