Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell’istanza presso l’Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trova il minore, l’autorità adita ordina il suo ritorno immediato.
Irrilevante il fatto che il minore, a seguito dell’illecita sottrazione, si sia radicato nel luogo in cui per effetto di essa sia stato condotto, con il che verrebbe evidentemente premiata la condotta che gli ordinamenti partecipanti della Convenzione hanno inteso contrastare e reprimere.
Unici motivi impeditivi a) il fatto che la persona, non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; b) che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile
Cass. sez. I, Ord. 12 dicembre 2022, n. 36150
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