Le migliorie effettuate da uno dei conviventi more uxorio per la ristrutturazione di immobili di proprietà del partner costituiscono adempimento spontaneo di un’obbligazione naturale, scaturente dal vincolo affettivo, dalla solidarietà e dalla differenza reddituale esistente tra conviventi e, come tali, irripetibili ove non sia raggiunta la prova che tra le parti vi fosse un’intesa circa l’obbligo di restituzione delle somme e circa il quantum debeatur.
Sebbene, infatti, tra i conviventi non vi siano doveri giuridicamente coercibili, tra le obbligazioni naturali rientrano certamente le prestazioni effettuate in favore del convivente more uxorio o in unione di fatto; unioni ritenute meritevoli di tutela quali formazioni sociali rilevanti ex art. 2 Costituzione, caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell’altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale.
Deroga a tale principio il caso in cui sia configurabile l’ingiusto arricchimento di un convivente nei confronti dell’altro per effetto di prestazioni esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza (da parametrare alle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto) e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.
Corte Appello di Bari, sent. 11 ottobre 2022
https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17512796