In caso di separazione e di divorzio, ai fini della valutazione delle capacità economiche del coniuge obbligato al mantenimento nei confronti dell’altro, devono considerarsi tutte le utilità di cui questi dispone, compresa la rendita per inabilità permanente corrispostagli dall’Inail, la quale, pur essendo un bene personale, concorre con gli altri redditi e col patrimonio a determinare la sua situazione complessiva
Trib. Gorizia, sentenza 13 ottobre 2022 n. 288