La decadenza dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 330 cod. civ. presuppone la violazione o la trascuratezza dei doveri ad essa inerenti da parte dei genitori ovvero l’abuso dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio minore.
L’affidamento etero-familiare disciplinato dalla L. n. 184 del 1983, art. 4, è come espressamente previsto dal comma 4, che prevede l’indicazione della presumibile durata ed indica le modalità e tempo dell’eventuale proroga, per sua natura temporaneo, essendo destinato a dare soluzione ad una situazione transitoria di difficoltà o di disagio familiare, al fine di consentire il rientro nella famiglia di origine.
Ne consegue che ove il progressivo allontanamento del minore – collocato in affido etero-familiare – dai genitori biologici sia stato dettato dall’oggettiva mancanza di tempestiva e continuativa predisposizione di interventi adeguati da parte dei Servizi territoriali incaricati dal giudice di rendere operativa la relazione con il minore, è illegittimo il provvedimento con il quale sia revocata la responsabilità genitoriale dei genitori biologici