Il reddito di cittadinanza è da considerarsi una componente effettiva del reddito individuale del coniuge richiedente l’assegno di divorzio, pertanto beneficiare di tale forma di sussidio potrà incidere sulla liquidazione dell’assegno medesimo, essendo il reddito di cittadinanza da considerarsi a tutti gli effetti un contributo che comporta il mutamento della capacità patrimoniale del soggetto richiedente.
Trib. Avellino sent. 24 marzo 2022, n. 594