L’assegnazione della casa familiare, in quanto utilità suscettibile di apprezzamento economico, è astrattamente idonea a incidere sull’assegno di mantenimento, ma solamente sotto il profilo della sua quantificazione e non già dal punto di vista dell’an, non potendosi esso considerare una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione (o al divorzio), né, soprattutto, un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole, ma è espressamente condizionata soltanto all’interesse dei figli.
Corte d’Appello Messina, Sez. I, sentenza, 21 aprile 2022, n. 260
https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17512695