Non è conforme al superiore interesse del minore aumentare le visite col padre se ciò comporta il gravoso onere in capo al figlio di trasferire il rilevante materiale scolastico necessario per affrontare di seguito tre giorni scolastici, nonché l’effettuazione di frequenti e non brevi viaggi tra il luogo di residenza del ricorrente e il luogo di frequentazione della scuola del minore. Tanto più se il calendario appare altresì non idoneo a offrire a quest’ultimo la possibilità di svolgere alcune attività extradidattiche, attività necessarie per lo sviluppo di imprescindibili relazioni sociali, avuto riguardo all’età adolescenziale del citato minore
Trib. di Verona, decr., 18 ottobre 2022
https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17512707