la valutazione della sproporzione delle condizioni economiche, reddituali e patrimoniali dei due ex coniugi non può essere scissa dalla valutazione dell’apporto alla vita familiare da parte del coniuge economicamente più debole, anche successivamente alla separazione; mentre, per altro verso, la valutazione della sua situazione patrimoniale non può prescindere dalla redditività secondo un parametro di effettività che deve necessariamente investire anche la valutazione delle potenzialità reddituali effettive del patrimonio ivi compresa quella della sua liquidabilità.
Cass. civile, ordinanza 22 settembre 2022, n. 27753.