Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall’art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi secondo i parametri previsti nel nuovo testo dell’art. 155 cod. civ., come sostituito dall’art. 1 della L. 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell’imporre a ciascuno dei coniugi l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell’assegno, oltre alle esigenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Conseguentemente, non è possibile revocare o ridurre l’assegno a carico del padre in considerazione del tempo trascorso dal minore presso i nonni (in questo caso, i nonni paterni) i quali, spontaneamente e senza alcun obbligo, si fanno carico delle spese del nipote, essendo questi, soggetti diversi dal padre.
Cass. Civ., Sez. I, ord., 17 ottobre 2022, n. 30411
https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17512664/non-e-possibile-revocare-o-ridurre-lassegno-carico-del-padre.html