E’ riservata alla valutazione discrezionale del giudice di merito la possibilità di considerare decisivo e prevalente, tra tutti i criteri previsti per la quantificazione dell’assegno divorzile, quello della ragione del divorzio e della responsabilità del coniuge convenuto.
Nel caso in esame, il marito aveva imposto alla moglie il rispetto di determinate regole, una sorta di “decalogo dei doveri coniugali” come quello di dovere esibire gli estratti del proprio c/c; di non usare lo smartphone o il computer; di potere fare passeggiate con il cane solo in un percorso predefinito e di potere fare passeggiate in città o sul lago solo con lui, arrivando ad ammonire la donna che comunque, qualora avesse accettato la sua proposta di riprendere la convivenza more uxorio, in caso di nuova trasgressione dei doveri coniugali, avrebbe immediatamente e nuovamente posto fine all’unione coniugale.
Tribunale di Cremona, sentenza 19 agosto 2022, n. 423