Matrimonio breve e senza figli: niente assegno divorzile
9 Ottobre 2022Adozione del figlio del partner, l’adottante trasmette al minore il suo cognome
10 Ottobre 2022
In base al principio dell’autoresponsabilità, il figlio, raggiunta la maggiore età, qualora non dia prova di andare molto bene a scuola con l’aspettativa di intraprendere o proseguire con profitto gli studi universitari, dovrà reperire un’occupazione senza continuare a gravare sul genitore in attesa di procacciarsi l’attività lavorativa ritenuta più vantaggiosa ed idonea alle proprie aspirazioni nonché alla propria preparazione scolastica; non si può, infatti, pretendere che il genitore continui a mantenere un figlio con capacità lavorativa acquisita fino a quando le condizioni del mercato consentano lo svolgimento di un’attività all’altezza delle aspettative e dei desiderata del figlio stesso: ne consegue che deve essere revocato il contributo al mantenimento del maggiorenne a carico del padre divorziato laddove il lungo lasso di tempo intercorso dal raggiungimento della maggiore età deve portare a ritenere doverosamente acquisita dal figlio la capacità lavorativa necessaria per permettere un inserimento nel mondo del lavoro a prescindere da ogni aspettativa lavorativa.Corte d’Appello di Bari sentenza 1391, sezione Prima del 22-09-2022