Deve essere rigettata la domanda di assegno divorzile laddove la durata limitata del rapporto di coniugio dal quale non erano nati figli esclude il riconoscimento di un rilevante ruolo endofamiliare al coniuge richiedente, peraltro separatasi ad un’età che gli avrebbe consentito di trovare un’attività lavorativa: non sussiste anche il prerequisito fattuale per l’attribuzione dell’assegno previsto dall’articolo 5, comma sesto, della legge 898/70, rispetto all’esistenza di mezzi adeguati da parte del richiedente.
Cass. civile ordinanza 28481, sezione Prima del 30-09-2022