In tema di amministrazione di sostegno, nel caso in cui l’interessato sia persona pienamente lucida che rifiuti il consenso o, addirittura, si opponga alla nomina dell’amministratore, e la sua protezione sia già di fatto assicurata dal sistema di deleghe ai servizi sociali, il giudice non può imporre misure restrittive della sua libera determinazione, pena la violazione dei diritti fondamentali della persona, di quello dell’autodeterminazione, e della dignità personale dell’interessato.
Tribunale di Bologna, decreto 11 maggio 2022