In materia di spese straordinarie per la prole, il provvedimento che fornisce il titolo esecutivo al genitore separato è sempre generico e non quantifica mai l’importo dovuto. Pertanto, per poter procedere all’esecuzione forzata, la parte che intenda ottenere il rimborso pro quota delle spese straordinarie anticipate per intero deve adire il giudice perché accerti preventivamente con un giudizio a cognizione piena l’effettiva esistenza degli esborsi e li quantifichi nel dettaglio.
Nel caso di specie si è ritenuto anche non provato l’accordo preventivo con l’altro genitore. Se è vero, infatti, che, ai fini della rimborsabilità, il previo concerto non è richiesto per spese sostenute nell’interesse dei figli, fatta salva la tempestiva comunicazione di validi motivi di dissenso, nel caso in esame trattandosi di spese particolari (riferibili alla permanenza della figlia all’estero) per esse non poteva prescindersi dal consenso del genitore non collocatario.
Corte Appello Venezia, 5 settembre 2022
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