In caso di affidamento condiviso, anche se il figlio trascorre con il genitore non collocatario quattro giorni alla settimana (e quindi, v’e’ sostanziale pari distribuzione dei tempi di permanenza con ciascun genitore), questi è tenuto a versare all’ex coniuge l’assegno di mantenimento per il minore.
Secondo il Tribunale di Ivrea (sentenza n. 38/2013), l’assegno trova fondamento nell’obbligo di mantenere, educare e istruire il figlio in proporzione alle proprie sostanze e alla capacità di lavoro professionale e casalingo che deriva dal riconoscimento; obbligo che permane inalterato in caso di separazione.
Ricordo al lettore che secondo l’art. 155 c.c. il mantenimento diretto dovrebbe costituire la regola, ma invece rappresenta, di fatto, una rara eccezione. La legge prevede infatti ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Solo se necessario il giudice stabilisce la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.