Integra il delitto di atti persecutori la reiterata ed assillante comunicazione di messaggi di contenuto persecutorio, ingiurioso o minatorio, verso la persona offesa, diretta anche verso un destinatario ad essa legata da un rapporto qualificato di vicinanza, se l’agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza, della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice
Cass. Pen., Sez. V, sent. 8 luglio 2022 n. 26456