L’obbligo di mantenimento del figlio decorre dalla nascita del figlio,anche se riconosciuto dopo, anche con sentenza dichiarativa della paternità. L’altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato, ha diritto di regresso per la corrispondente quota
Il diritto a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell’obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all’altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, per gli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole
Tribunale Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 7 giugno 2022 n. 772