L’obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, prescindendo dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi responsabilità da illecito endofamiliare, nell’ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore
Il danno non patrimoniale da integrale perdita del rapporto parentale, che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore, deve essere risarcito per il fatto in sé della lesione. Infatti, è un comportamento rilevatore di responsabilità genitoriale l’avere deprivato i figli della figura genitoriale paterna, che costituisce un fondamentale punto di riferimento soprattutto nella fase della crescita, e idoneo ad integrare un fatto generatore di responsabilità aquiliana. La voce di pregiudizio in esame sfugge a precise quantificazioni in moneta e, pertanto, si impone la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 cod. civ
Tribunale Cagliari, sezione I, sentenza 19 gennaio 2022 n. 112