Il giudizio di accertamento dello stato di adattabilità di un minore in ragione della sua condizione di abbandono, ai sensi degli artt. 8 e ss. I. 184/1983, e il giudizio volto a disporre un’adozione mite, ex art. 44, lett. d), legge 184/ 1983, costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, dato che il primo è funzionale alla successiva dichiarazione di un’adozione cd. piena o legittimante, ai sensi dell’art. 25 I. 184/1983, costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici, con definitivo ed esclusivo inserimento in una nuova famiglia del minore, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica coesistente con quello con i genitori biologici, non estinguendo il rapporto del minore con la famiglia di origine pur se l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta all’adottante. La diversità dei procedimenti e delle statuizioni adottate all’esito degli stessi impedisce che nell’ambito del giudizio di accertamento dello stato di adottabilità sia assunta alcuna statuizione che faccia applicazione dell’art. 44 I. 184/ 1983.
Cass. civile ordinanza 21024, sezione Prima del 01-07-2022