In ordine ai limiti genitoriali delle parti registrati dalla consulenza tecnica d’ufficio deve intervenirsi modo puntuale ed incisivo nell’interesse dei minori, dovendosi “sollecitare” entrambi i genitori a seguire i percorsi di sostegno psicologico alla genitorialità indicati dal consulente e a essere rispettosi e non ostacolanti i rapporti dei minori con l’altro genitore nonché i parenti del ramo sia paterno che materno, dovendosi osservare che l’applicabilità anche d’ufficio dell’ammonimento è espressamente recepita dalla legge 206/21 (riforma Cartabia) all’articolo 1 comma 4 sub mm) tra le linee guida che dovranno essere espressamente attuate con i decreti delegati di attuazione.
Tribunale di Napoli sentenza 5985, sezione Prima del 14-06-2022