Negoziazione assistita familiare
Viene estesa anche
403 c.c. Giurisdizionalizzazione del procedimento di allontanamento del minore e individuazione dei presupposti per l’allontanamento del minore dalla famiglia:
Nuovo art. 38 disp. att. c.c.,
T.O. | T.M. |
– i provvedimenti limitativi, ablativi o di restituzione della responsabilità genitoriale “quando è già pendente o è instaurato successivamente” un procedimento di separazione divorzio (e conseguenti modifiche);
– procedimenti per la determinazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale per i figli “non matrimoniali”, di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, eccezion fatta per l’ipotesi in cui il genitore abbiano età inferiore a 16 anni di dichiarazione giudiziale di paternità |
– i procedimenti ex art. 709-ter c.p.c. ( |
Art.risoluzione delle controversie sull’esercizio della responsabilità genitoriale) qualora sia pendente o sia instaurato successivamente un giudizio de potestate.
Curatore speciale del minore
-obbligatorio nei procedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale, di allontanamento ex art. 403 c.c., di affidamento familiare, nonché quando “dai fatti emersi nel procedimento emerga una situazione di pregiudizio per il minore, tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale” oppure quando ne faccia richiesta il minore ultraquattordicenne.
–facoltativo: su richiesta del giudice in tutti i casi in cui ritenga che i genitori “appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore”.
Art. 709-ter e art. 614-bis
In tema di violazione dei provvedimenti riguardanti i figli la l. 206/2021 sancisce in maniera espressa la piena compatibilità e la concorrenza tra le misure, rispettivamente previste negli artt. 709-ter e 614-bis c.p.c.
CTU
Precisati i requisiti per l’iscrizione all’albo dei CTU in materia familiare e minorile: i) comprovata esperienza in materia di violenza domestica e nei confronti dei minori e/o ii) possesso di adeguati titoli di specializzazione, con iscrizione all’albo professionale da più di 5 anni e/o iii) svolgimento per almeno 5 anni di attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private.
fonte: www.ilfamiliarista.it