L’ordinanza 25.3.2013 del Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Dott. Fanticini correttamente esclude la soggettività giuridica in capo al Trust , così affermando: “Il giudice dell’esecuzione immobiliare può rilevare d’ufficio l’invalidità del pignoramento quando lo stesso è rivolto nei confronti di un soggetto giuridico inesistente. Il pignoramento dei beni in trust deve essere eseguito nei confronti del trustee e non del trust, dato che il trust è un rapporto e non ha una soggettività giuridica (né sta in giudizio in persona del trustee). La trascrizione nei registri immobiliari di atti riguardanti i beni in trust deve essere eseguita nei confronti del trustee: è invalida la formalità effettuata contro il (o a favore del) trust perché, essendo il soggetto inesistente, induce incertezza sul titolare dei beni”.
Il Trust è un rapporto giuridico in forza del quale dei beni sono assoggettati al controllo di un Trustee affinché siano da questi gestiti ed amministrati a favore di uno o più Beneficiari o di uno scopo determinato.
Il Trust nasce cioè quando un soggetto (Settlor) trasferisce la proprietà e il controllo dei propri beni a una persona fisica o giuridica di fiducia (Trustee) secondo quanto stabilito nell’atto costitutivo del Trust.
Il Trustee amministra i beni del Settlor nell’interesse del Beneficiario o per uno scopo individuato.
Perché un Trust venga istituito, occorre che ci sia un trasferimento di beni da un soggetto (Disponente) ad un altro (Trustee), in modo che il secondo divenga effettivamente proprietario di detti beni, con il vincolo, tuttavia, di esercitare il diritto di proprietà nei modi indicati nell’atto costitutivo, e sempre nell’interesse dei Beneficiari del Trust o per il raggiungimento di uno scopo determinato.
La caratteristica principale del Trust è quindi lo “sdoppiamento” del concetto di proprietà, tipico dei sistemi di common law dove è possibile che la proprietà di un bene sia attribuita a soggetti diversi: il Legal Owner ed il Beneficial Owner.
Legal Owner è il Trustee, cioè il proprietario formale che gestisce ed amministra il fondo in Trust, mentre il Beneficial Owner gode dei vantaggi economici che ne derivano.
Istituendo il Trust, i beni escono dal patrimonio del Disponente e confluiscono in un patrimonio distinto anche da quello personale del Trustee, sebbene da questi gestito. E distinto anche dal patrimonio del Beneficiario che non può disporne.
Il patrimonio vincolato tramite il Trust non può subire l’influenza di vicende personali né del Disponente, né del Trustee, né dei Beneficiari.
Dal punto di vista del diritto civile, il Trust costituisce un “patrimonio separato”: in altre parole esso è privo di soggettività giuridica. Il Trust non è un ente, non è un soggetto di diritto. Il fondo in Trust fa capo alla titolarità del Trustee, senza che ad esso si ricolleghi l’attribuzione di una autonoma “personalità”.
Ne derivano conseguenze importanti sul piano processualcivilistico. La principale è che la domanda giudiziale che abbia ad oggetto beni del fondo in Trust è accoglibile solo se il diritto con essa vantato è individuato quale diritto di chi propone la domanda e contro il Trustee quale gestore del Trust.
L’art. 11 della Convenzione dell’Aja, la cui ratifica ha aperto le strade al Trust anche in Italia, afferma che il Trustee ha la capacità di agire o essere convenuto in giudizio, di comparire, in qualità di Trustee, davanti a notai o altre persone che rappresentino un’autorità pubblica.
Tale disposizione esclude qualsiasi eccezione di carenza di legittimazione o capacità fondata sulla natura del rapporto Trustee, fondo amministrato e Beneficiari.
Il Trustee deve agire o essere convenuto in giudizio personalmente e nella propria qualità, quindi non quale rappresentante legale del Trust; la notifica degli atti va fatta a lui personalmente.
Concludendo, il fondo in Trust appartiene al Trustee e questo è il dato fondamentale da tenere presente per risolvere qualsiasi dubbio in tema di capacità processuale e di legittimazione attiva/passiva nel diritto dei Trust.