Poiché l’assegno divorzile assolve ad una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativa/compensativa, va rigettata la domanda di attribuzione dell’assegno divorzile ove si consideri che dopo la separazione, pur mantenendo integra la propria capacità lavorativa, ha scelto di non mettere a frutto le proprie competenze professionali che l’avevano portata a pubblicare nel 2013 un libro di ricette, a collaborare con gallerie d’arte, quale esperta nel settore, ed a partecipare all’organizzazione di mostre. Lo stabilisce la
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 9 giugno 2022, n. 18697.