Con specifico riferimento all’inadempienza che costituisce il presupposto per il sequestro di beni del coniuge obbligato all’assegno di mantenimento detta inadempienza, della quale non è richiesta la gravità, non inerisce solamente alla corresponsione più o meno regolare dell’assegno di mantenimento nel suo preciso ammontare, ma più generalmente al complesso dei rapporti patrimoniali stabiliti tra i coniugi. Il sequestro ex art. 156 comma VI cod. civ. si giustifica in quanto sussista la violazione da parte del genitore dell’obbligo di corrispondere quanto dovuto a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. L’art. 156 cod. civ., comma 6, postula una valutazione di opportunità che prescinde da qualsiasi comparazione tra le ragioni poste a fondamento della richiesta e quelle addotte a giustificazione del ritardo nell’adempimento, implicando esclusivamente un apprezzamento in ordine all’idoneità del comportamento dell’obbligato a suscitare dubbi circa l’esattezza e la regolarità del futuro adempimento, e quindi a frustrare le finalità proprie dell’assegno di mantenimento.
Corte d’Appello di Milano, decreto 5 maggio 2022