Sussiste l’obbligo di entrambi i genitori, i quali svolgano attività lavorativa produttiva di reddito, o siano comunque percettori di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, in diretta applicazione dell’articolo 30 della Costituzione, dovendo il giudice, nel determinare l’importo dell’assegno per il minore, deve considerare le «attuali esigenze del figlio», le quali non potranno peraltro non risentire del livello economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore: ne consegue che nel quantificare l’ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori.
Cass. civile ordinanza n.17824 del 01-06-2022