La richiesta di modifica del cognome del figlio minore, integrando un “atto civile”, può essere presentata dai genitori nell’esercizio della rappresentanza legale che trova la sua fonte e disciplina nell’art. 320 cod. civ.. Pertanto, deve ritenersi a tal fine imprescindibile il consenso di entrambi i genitori, fatto salvo solo il caso in cui uno di essi sia stato privato della potestà genitoriale. In caso di disaccordo, stabilisce, in ultima analisi, l’art. 320, comma 2, cod. civ., si applicano allora le disposizioni dell’art. 316 cod. civ., che per il caso di contrasto su questioni di particolare importanza prevede la possibilità, per ciascuno dei genitori, di ricorrere senza formalità al giudice civile.
Il Prefetto non ha il potere di modificare il cognome del minore, sull’istanza di uno dei due genitori, in assenza di accordo e, anzi, in presenza del dissenso dell’altro genitore. In tal caso il Prefetto, preso atto del dissenso, deve sospendere ogni determinazione in merito, in attesa delle decisioni del giudice ex art. 316 cod. civ., cui la madre o il padre devono ricorrere per integrare questo indefettibile presupposto del procedimento amministrativo introdotto davanti al Prefetto.
T.A.R. Emilia-Romagna Parma, Sez. I, Sent., 6 maggio 2022, n. 115
https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17512098/il-prefetto-non-ha-il-potere-di-modificare-il-cognome-del-mi.html