Costituisce violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il mancato ascolto che non sia sorretto da un’espressa motivazione sull’assenza di discernimento, tale da giustificarne l’omissione. L’audizione può essere omessa, ma solo nel caso in cui, tenuto conto del grado di maturità del minore medesimo, particolari ragioni la sconsiglino e queste siano specificate in modo puntuale. Non soddisfa, dunque, l’onere di motivazione il solo riferimento all’età del minore, la quale non implica necessariamente l’incapacità di discernimento, così come il giudizio sulla capacità educativa e affettiva dei nonni non giustifica il rifiuto di ascolto del minore, in quanto soggetto portatore di interessi propri e diversi da quelli dei restanti soggetti coinvolti nel procedimento.