In presenza dell’opposizione da parte del minore a rapporti con il genitore separato o divorziato deve escludersi l’adozione di un provvedimento coercitivo imponendo al primo di frequentare il secondo che finirebbe per compromettere l’equilibrio raggiunto negli altri settori della vita, scolastici e di relazione: deve essere confermato l’affidamento condiviso del minore ed entrambi i genitori e ciò al fine di consentire al genitore non collocatario di continuare ad avere informazioni sul figlio, onerando a tal fine il collocatario di fornire all’altro una relazione mensile – da inoltrare per email o con qualunque altra forma di supporto telematico – sulla situazione del discendente, in modo da poter condividere le scelte, in modo da consentire al figlio di ricostituire rapporti armonici.
Tribunale di Terni, sentenza 354, sezione Civile del 26-04-2022