Risarcibile il danno non patrimoniale al figlio privato della relazione con il padre che non l’abbia riconosciuto alla nascita.
Gli obblighi dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli stabiliti dagli articoli 2 e 30 Cost. e 147 e 148 c.c. sussistono per il solo fatto di averli generati e decorrono dal momento della nascita, sicché essi non vengono meno ove un figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, essendo sorti ab origine nei confronti di entrambi
Il figlio naturale ha diritto fin dalla nascita a condividere con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, di primario rilievo nella costituzione e sviluppo dell’equilibrio psico-fisico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante il riconoscimento esterno dello status conseguente alla procreazione, sicché laddove alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi legati alla condizione di genitore, la privazione degli elementi fondanti il nucleo dei doveri di solidarietà del rapporto di filiazione costituisce una grave violazione degli obblighi che la Costituzione e le norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento pongono in capo ai genitori, con conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale.
Tribunale di Modena, sentenza 4 aprile 2022 n. 419