il carattere sostanzialmente alimentare dell’assegno di mantenimento a beneficio dei figli – anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti – ne esclude la compensabilità con altri crediti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 447 c.p.c. e 1246, n. 5), c.c. (cfr. Cass. civ., sez. III, 26/05/2020, n. 9686; Cass., 14/05/2018, n. 11689; Cass., 24/10/2017, n. 25166; Cass., 18/11/2016, n. 23569; Cass., 04/07/2016, n. 13609).
Il credito relativo al mantenimento dei figli, in quanto riferito a soggetti carenti di autonomia economica, come tali titolari di un diritto di sostentamento, presuppone uno stato di bisogno strutturale ed ha, dunque, natura propriamente alimentare. Tale connotazione conferisce, pertanto, al suddetto credito carattere di indisponibilità ed impignorabilità ed impedisce che lo stesso possa essere oggetto del meccanismo di elisione reciproca dei crediti tipico dell’istituto della compensazione.
Trib. Modena sentenza 9/2/2022