Niente assegno di divorzio alla donna che, dopo la separazione, ha pagato da sola le rate residue del mutuo e pretende dall’ex marito l’assegno per compensare la spesa affrontata, in ragione anche del fatto che il reddito di lei è nettamente inferiore a quello di lui, ma le consente comunque di essere autosufficiente poiché non ha mai rinunciato al suo lavoro per seguire la famiglia.
L’assegno di divorzio prescinde dal tenore di vita avuto durante il matrimonio e deve garantire, in funzione assistenziale, l’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge, secondo un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui vive. In secondo luogo, ma solo se ci sono i presupposti, deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole delle rinunce professionali e reddituali fatte a beneficio dell’altro (chi resta a casa a curare la famiglia lasciando il lavoro e consente al coniuge di far carriera, per intenderci).
Cass. civile ord. n. 12784 del 21.04.2022