È nullo il patto con il quale due coniugi, per il caso della loro futura separazione, si accordano che l’uno versi all’altro una somma di denaro:
ogni possibile qualificazione giuridica della scrittura» conduce a non ritenerla non meritevole di tutela: ad esempio, ritenendola un patto matrimoniale, si finisce per doverlo qualificare come nullo per illiceità della causa; mentre, considerandola come un contratto preliminare di donazione, sospensivamente condizionato all’evento della separazione legale dei coniugi, del pari si deve concludere per la sua nullità per infrazione del divieto di promettere una donazione. Neppure può trattarsi di ricognizione del debito
Corte di cassazione ordinanza 11923 del 13 aprile 2022