In caso di squilibrio economico rilevante causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza nell’interesse della famiglia, il giudice deve verificare se tale divario possa essere superato dal richiedente l’assegno, mediante il recupero o il consolidamento della propria attività professionale.
Il giudizio di adeguatezza ha pertanto, un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall’assunzione di un impegno diverso. Sotto questo profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
• Tribunale Reggio Calabria, sezione I, sentenza, 9 marzo 2022, n. 293
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