Il diritto all’assegno divorzile va esaminato alla luce della sussistenza dei seguenti criteri: lo squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi non è di per sé sufficiente a garantire a quello economicamente più debole un assegno divorzile, occorrendo infatti riscontrare, in aggiunta a tale squilibrio, nonché, in ogni caso, per la determinazione del quantum del contributo: a) che il coniuge economicamente più debole non sia in grado, da solo, di raggiungere l’autosufficienza (funzione assistenziale dell’assegno); b) che, anche per l’ipotesi in cui il coniuge economicamente più debole sia autosufficiente, lo squilibrio economico-patrimoniale accertato derivi dal suo sacrificio di aspettative professionali e reddituali dipeso da scelte condivise e dall’assunzione di un ruolo teso al primario soddisfacimento delle esigenze familiari (funzione compensativa dell’assegno); c) un contributo del coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e di quello, anche professionale, dell’altro coniuge (funzione perequativa dell’assegno).
Trib. Bologna sentenza 20 gennaio 2022