Diminuito l’assegno di mantenimento a carico del padre in favore dei figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente, in forza dell’applicazione del principio di autoresponsabilità, laddove entrambi i ragazzi- di anni 29 e 27 – dimostratisi negligenti nello svolgimento della loro attività formativa, sono tenuti a reperire un’occupazione senza continuare a gravare sui genitori all’infinito e il lungo lasso temporale decorso dal dì del raggiungimento della maggiore età e dell’iscrizione all’Università deve obbligare i due giovani ad acquisire senza indugio una capacità lavorativa, anche generica, necessaria per consentir loro d’inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro, prescindendo da ogni loro specifica aspettativa, comunque insussistente a causa del mancato completamento degli studi
Corte d’Appello di Bari sentenza 2173, sezione Prima del 23-12-2021