Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento soltanto se, finito il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di un’opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (nel caso di specie la figlia ventisettenne non frequentava la scuola di estetica, viveva da tempo fuori casa e aveva due figli)
Tribunale di Pisa, sentenza 1564 del 01-12-2021