La violazione del dovere di fedeltà, sebbene possa indubbiamente essere causa di un dispiacere per l’altro coniuge e possa provocare la disgregazione del nucleo familiare, non automaticamente è risarcibile, ma solo quanto l’afflizione superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca nell’altro coniuge, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, primi tra tutti il diritto alla salute o alla dignità personale e all’onore
Corte d’Appello di Brescia sentenza 274, sezione Terza del 28-02-2022