La docente che abbia conseguito la cattedra non ha sacrificato le proprie aspettative professionali.
Per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. Quindi nel valutare l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge che ne faccia richiesta, si deve tener conto, utilizzando i criteri elencati all’art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970, della necessità di compensarlo per il contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l’alto livello reddituale dell’altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, tuttavia risulta oramai irrilevante ai fini della determinazione dell’assegno, e l’entità del reddito dell’altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze. Nella specie,
Cassazione civile, sez, I, ordinanza 8 marzo 2022, n. 7596.