Le prestazioni erogate dall’INPS a tutela della famiglia, secondo le intenzioni del legislatore, sono dettate a favore del genitore affidatario della prole e sanciscono il diritto di quest’ultimo a percepire gli assegni familiari per i figli, indipendentemente da chi sia titolare del rapporto posto a base della relativa erogazione.
Le disposizioni hanno determinato una scissione fra titolarità del diritto alla corresponsione del trattamento di famiglia e diritto alla percezione dello stesso, con la conseguenza che il coniuge affidatario della prole è titolato a percepire direttamente gli assegni corrisposti a beneficio del nucleo familiare.
Anche l’assegno unico familiare spetta, per sua natura e per legge al genitore collocatario della prole.
Tribunale di Bari, 3 febbraio 2022
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